Per la tutela della salute psichica


Mi è capitato, purtroppo diverse volte, di sentire storie di persone che avevano avuto brutte esperienze, erano rimaste deluse dal percorso intrapreso con uno Psicologo. Indagando però ho scoperto che la nostra figura professionale è molto confusa e poco definita tra i non addetti ai lavori e talvolta, le persone magari disperate, sole ed in un momento di particolare difficoltà, cadono tra le grinfie di “professionisti” che forse non sono proprio in buona fede.

Ed è così che mi sento raccontare di aver fatto psicoterapia con persone nemmeno iscritte all’Albo oppure di essere state sottoposte a valutazioni neuropsicologiche con tanto di diagnosi azzardata e maldestra somministrazione di test riservati esclusivamente a Psicologi, Psichiatri, Psicoterapeuti e Neuropsichiatri infantili, da figure che ponendo la dicitura psico davanti ad un altro titolo pensano di poter bypassare anni di formazione specifica.

Tutto questo a discapito della salute e del benessere psichico della persona.

Rivolgersi ad uno Psicologo può essere difficile e doloroso ma anche estremamente pericoloso se la persona che abbiamo davanti non ha i requisiti professionali che sostiene di avere.

 

PER LA TUTELA DELLA VOSTRA SALUTE PSICHICA E’ BENE SAPERE CHE:
Per definirsi Psicologo è necessario aver sostenuto un percorso Universitario quinquennale, svolto un tirocinio professionalizzante di un anno e aver superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione.

Dopo ciò, per legge è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione di competenza.

Solo chi ha effettuato questo articolato percorso può definirsi Psicologo ed essere iscritto alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi.

E’ possibile per ogni cittadino verificare l’iscrizione del professionista all’Albo degli Psicologi attraverso il sito dell’Ordine Nazionale nella sezione Albo Nazionale.

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Nella scheda dello Psicologo è possibile inoltre sapere se sia o meno abilitato all’esercizio della Psicoterapia, per il quale è necessario un ulteriore percorso formativo specifico presso una Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R.

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La Professione dello Psicologo è ordinata dalla Legge 56 del 18/02/1989. Gli iscritti all’Albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall’Articolo 622 del Codice Penale, obbligati a privacy e segreto professionale, nonché a rilasciare fattura per prestazione sanitaria, regolarmente detraibile.

L’Albo è un’istituzione che tutela il cittadino, regolamenta la professione e vigila sull’operato degli iscritti attraverso il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

L’iscrizione all’Albo certifica la formazione e la professionalità di base che ogni membro deve avere per esercitare la professione deontologicamente e legalmente.

 

Il Dottore in Tecniche Psicologiche non è uno Psicologo ma ha conseguito una Laurea Triennale, svolto un tirocinio di sei mesi ed sostenuto l’apposito Esame di Stato che gli consente l’iscrizione alla sezione B dell’Albo degli Psicologi (consultabile sempre dal sito dell’Ordine Nazionale).

Ai sensi della Legge 11 luglio 2003, n. 170 le attività professionali che i dottori in tecniche psicologiche possono svolgere sono le seguenti:

Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

 

  1. realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
  2. applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
  3. applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
  4. esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
  5. utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
  6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
  7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
  8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

 

Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

  1. partecipazione all’equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilita’, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
  2. attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita’ pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
  3. collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilita’;
  4. collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attivita’ di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
  5. utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
  6. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
  7. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
  8. attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

 

Ogni abuso della Professione di Psicologo può e deve essere punito entro i termini di legge.

La Professione dello Psicologo è riconosciuta dallo Stato Italiano e tutelata, oltre che dalla Legge n.56/89, dall’Articolo 33 della Costituzione Italiana.

Inoltre la Legge n.4 del 14/01/2013 in materia di professioni non organizzate stabilisce che, come molte altre attività, anche la Consulenza e il Counselling fatto da non-Psicologi sia una professione regolamentata, ma al fine di evitare conflitti di competenze, come ad esempio per il sostegno psicologico che solo lo Psicologo può fare, evidenzia al 2° comma: “…con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie.

 

PER QUESTO E’ BENE SAPERE CHE:

  • Lo Psicologo è l’unica figura adeguatamente formata al supporto e counseling psicologico
  • Art. 1, Legge n. 56 del 18/02/1989: Definizione della professione di psicologo
    “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
  • Lo Psicoterapeuta, inoltre, è la sola figura professionale formata e abilitata alla cura. (Art. 3, Legge n. 56 del 18/02/1989)

 

CHIUNQUE INCONTRI PERSONE CHE DICHIARINO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO oppure offrano prestazioni come sopraesposte, da Art. 1 Legge n. 56 del 1989, mascherata sotto altre attività o professioni (counseling, coaching, psicopedagogisti, reflector, mediazione, esoterismo, cartomanzia, pratiche occulte, ecc.) che affermino o manifestino l’intenzione di fare PREVENZIONE, DIAGNOSI, ABILITAZIONE-RIABILITAZIONE, SOSTEGNO in ambito psicologico senza avere i Titoli di Legge quali Laurea Specialistica in Psicologia, eventuali Specializzazioni in Psicoterapia legalmente riconosciute, Abilitazione all’Esercizio della Professione e iscrizione all’Albo degli Psicologi, è invitato a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti quali Ordini Regionali degli Psicologi, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc. E’ possibile infatti denunciare, anche in forma anonima, la persona, presunto professionista, che opera illegalmente, affinché possano essere esercitati rapidamente i controlli e presi  eventuali provvedimenti disciplinari e giuridici, qualora sia stato accertato l’illecito civile e/o penale (reato), tutelando tutti i cittadini nel loro diritto alla salute, per tutti inalienabile, perseguendo con ciò un vero diritto civico e morale nei confronti di tutte quelle persone che necessitano di una prestazione sanitaria adeguata.